Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XIV

Art. 1720

Avanzamento

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento ad anzianità o a scelta dell'ufficiale collocato fuori quadro ha luogo quando è promosso al grado superiore un pari grado che lo segue nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili possono essere promossi soltanto se è stato promosso l'ultimo iscritto nel ruolo normale, di pari grado e anzianità, dichiarato <<prescelto>>.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1720

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