Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XIV

Art. 1721

Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro

In vigore dal 9 feb 2013
1. Per le promozioni ad anzianità, a scelta e per meriti eccezionali degli ufficiali fuori quadro, si applicano gli e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli . 2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall' si calcola su un ruolo unico, il quale contiene gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro, che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assume l'anzianità del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l'anzianità che gli compete secondo le norme comuni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1721

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