Art. 1715 · Disposizioni speciali
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XIII

Art. 1715

1798 / 2493

Disposizioni speciali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi, sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo XVIII del titolo VII del libro IV. 2. Nel caso di sopraggiunta inabilità fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, sono applicate per analogia le disposizioni dell'.
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