Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XII
Art. 1706
1789 / 2493Elementi di giudizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le autorità giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possiede i requisiti stabiliti dai precedenti articoli e prendono, altresì, in esame:
a) le annotazioni risultanti dai documenti matricolari e le note caratteristiche;
b) il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici;
c) le informazioni, che sono richieste al comandante della unità ospedaliera o ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio e attitudine pratica ai vari servizi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1706