Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XII

Art. 1703

Promozione a sottotenenti commissari o contabili

In vigore dal 9 ott 2010
1. I marescialli maggiori che, non avendo i titoli previsti dagli per la nomina a ufficiali amministrativi, sono ritenuti meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali, sono proposti dai centri di mobilitazione, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti contabili quando si trovano nelle seguenti condizioni: a) hanno l'idoneità fisica al grado di ufficiale; b) hanno complessivamente almeno cinque anni di anzianità nei vari gradi di maresciallo o, comunque, due anni di anzianità di maresciallo maggiore; c) hanno preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione; d) hanno riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di amministrazione e di idoneità alla promozione; e) hanno superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita commissione, prescritto dall', per l'accertamento della cultura generale, istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della Croce rossa italiana, indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1703

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo