Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XII
Art. 1703
Promozione a sottotenenti commissari o contabili
In vigore dal 9 ott 2010
1. I marescialli maggiori che, non avendo i titoli previsti dagli per la nomina a ufficiali amministrativi, sono ritenuti meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali, sono proposti dai centri di mobilitazione, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti contabili quando si trovano nelle seguenti condizioni:
a) hanno l'idoneità fisica al grado di ufficiale;
b) hanno complessivamente almeno cinque anni di anzianità nei vari gradi di maresciallo o, comunque, due anni di anzianità di maresciallo maggiore;
c) hanno preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione;
d) hanno riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di amministrazione e di idoneità alla promozione;
e) hanno superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita commissione, prescritto dall', per l'accertamento della cultura generale, istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della Croce rossa italiana, indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1703