Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XII
Art. 1699
Modalità di avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le promozioni nel personale di assistenza hanno luogo esclusivamente a scelta, in base ai requisiti di cui agli articoli seguenti e ai ruoli normali e speciali di cui all', compilati per gradi e secondo l'ordine di anzianità. Gli idonei sono promossi seguendo l'ordine d'iscrizione nei ruoli suddetti.
2. Gli iscritti al ruolo speciale sono promossi solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non idonei.
3. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 è calcolato tenendo presente che per ogni cento appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale, sessantacinque devono essere militi, venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o sergenti maggiori, e cinque marescialli dei tre gradi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1699