Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XI

Art. 1695

Qualifica di primo capitano

In vigore dal 9 ott 2010
1. I capitani che hanno raggiunto l'anzianità stabilita per i capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano. 2. Per il conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del titolo VII del libro IV. 3. La qualifica di primo capitano è conferita per determinazione del presidente dell'Associazione.
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