Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XI

Art. 1693

Avanzamento per meriti eccezionali

In vigore dal 9 ott 2010
1. La promozione a scelta per meriti eccezionali può essere proposta, in qualunque momento dell'anno, soltanto a favore dell'ufficiale che, avendo dato accertata e indubbia prova di possedere eccezionali qualità organizzative, direttive - tecniche e militari - ovvero specialissime benemerenze nel campo scientifico, unite a spiccate doti morali, intellettuali e di carattere, dà sicuro affidamento di poter esercitare in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di cui al comma 1 può essere promossa dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende. A tale scopo detta autorità illustra e documenta, in un'apposita relazione, gli eccezionali requisiti e benemerenze dell'ufficiale. 3. Le autorità alle quali gerarchicamente spetta il giudizio, esprimono in merito il loro parere motivato. 4. Il presidente nazionale, con sua speciale relazione riassuntiva, inoltra al Ministro della difesa la proposta.
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