Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XI
Art. 1694
Non prescelti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento è comunicato all'interessato dal comandante del centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:
a) avanzamento ad anzianità: <<perché l'ufficiale non possiede
tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare>>;
b) avanzamento a scelta: <<perché l'ufficiale non possiede in modo
spiccato tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare>>.
2. Per l'ufficiale <<non prescelto>> per l'avanzamento è scritta nel
libretto personale la seguente variazione: <<Non prescelto per
l'avanzamento per l'anno 20.. (segue la motivazione)>>.
3. L'ufficiale <<non prescelto>> per ragioni indipendenti dalle
condizioni fisiche, è preso in esame una seconda volta se è stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un mese o ha conseguito nuovi titoli o benemerenze valutabili per l'avanzamento.
4. Se è nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall'avanzamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1694