Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XI
Art. 1691
Commissione per il personale
In vigore dal 9 ott 2010
1. In ogni centro di mobilitazione, il comandante convoca la commissione per il personale, la quale è così composta:
a) presidente: il comandante del centro di mobilitazione;
b) membri: due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo.
2. I membri della Commissione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Il comandante può delegare a presiedere la commissione un membro del centro di mobilitazione, fatta eccezione del delegato al personale; in tal caso le deliberazioni della commissione hanno il visto e l'approvazione del comandante del centro di mobilitazione.
4. Il funzionario addetto all'ufficio personale e mobilitazione del centro funge da segretario, senza voto.
5. Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1691