Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XI
Art. 1686
Giudizi di avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. I giudizi per l'avanzamento sono dati su appositi specchi di proposta:
a) da un componente del centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unità o servizio;
b) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all' (giudizio di secondo grado);
c) dalla commissione centrale del personale di cui all' (giudizio di terzo grado).
2. Gli specchi di proposta contengono la seguente formula, seguita dal giudizio sull'avanzamento:
a) per l'avanzamento ad anzianità: "L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?".
Il giudizio si esprime con un sì, o un no
b) per l'avanzamento a scelta: "L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore?". Il giudizio si esprime con un sì, o con un no.
3. I suddetti giudizi sono seguiti dalle parole: "prescelto", oppure "non prescelto."
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1686