Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XI
Art. 1687
Impedimenti e sospensioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che è già stato prescelto sono sospesi:
a) quando, in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulta temporaneamente inabile al servizio di istituto. In tal caso il giudizio sull'avanzamento o la promozione non possono essere tenuti sospesi per più di tre anni consecutivi. Se permane l'inidoneità oltre tale limite, l'ufficiale è definitivamente dichiarato non promuovibile e inidoneo al servizio di istituto e proposto per la riforma.
b) quando sono in corso accertamenti penali o disciplinari che possono comportare provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale.
2. Se l'esito del procedimento penale o disciplinare è favorevole, l'ufficiale, previo nuovo giudizio d'avanzamento se già giudicato prescelto, è promosso e gli è assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.
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