Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XII
Art. 1700
Procedimento di avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell'invio al comitato centrale dell'elenco del personale di cui all' del regolamento, entro il mese di marzo, i centri di mobilitazione procedono all'accertamento dei posti vacanti in ciascun ruolo organico e grado e compilano, su tale dato, un prospetto indicante il numero dei posti da coprire. I predetti centri determinano, per ciascun grado, il limite di anzianità fino al quale si può estendere la scelta per le proposte di avanzamento, tenendo presenti le disposizioni stabilite nell'.
2. Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi sono posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi.
3. È applicabile anche al personale di assistenza il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1700