Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XI
Art. 1695
1778 / 2493Qualifica di primo capitano
In vigore dal 9 ott 2010
1. I capitani che hanno raggiunto l'anzianità stabilita per i capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano.
2. Per il conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del titolo VII del libro IV.
3. La qualifica di primo capitano è conferita per determinazione del presidente dell'Associazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1695