Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 1627
Ruoli del Corpo militare della Croce rossa italiana
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale militare della Croce rossa italiana è iscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno normale, l'altro speciale.
2. Il ruolo normale comprende il personale arruolabile per il servizio del tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in altri due ruoli: mobile e di riserva.
Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione per tutta la durata del proprio arruolamento.
3. II ruolo speciale comprende il personale avente obblighi militari in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Gli iscritti in tale ruolo possono ottenere il passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'.
4. L'organico per il ruolo normale mobile è stabilito, ogni due anni, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, su relazione del presidente nazionale dell'Associazione alle autorità vigilanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1627