Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. II
Art. 1632
Arruolamento nel ruolo normale
In vigore dal 9 ott 2010
1. All'arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo e in quello di assistenza, concorrono i cittadini:
a) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, sono esenti da obblighi di leva o in congedo assoluto e, tenuto presente il disposto dei successivi , comma 3, e 1661, non hanno compiuto:
1) il sessantesimo anno di età, se aspiranti nell'arruolamento nel personale di assistenza;
2) il sessantacinquesimo anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo;
b) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovano nella posizione di <<riformati>> e da apposita visita medica sono
riconosciuti idonei ai servizi della Croce rossa italiana e, tenuto presente il disposto dei successivi , comma 3, e 1661:
1) hanno compiuto il ventinovesimo anno di età e non superato il sessantesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;
2) non hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo;
c) soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato, che hanno compiuto:
1) il trentunesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;
2) il quarantacinquesimo anno di età, e non superato il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo.
2. Il reclutamento di soggetti a obblighi militari è contenuto nel numero che ogni due anni il Ministro della difesa stabilisce d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata.
3. Per gli aspiranti che rivestono grado di ufficiale e per i sottoufficiali e militari di truppa che sono medici o farmacisti, l'arruolamento è autorizzato caso per caso dal Ministro della difesa.
4. Il Ministero della difesa stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritiene opportuno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1632