Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 1630
Grado
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nessuno può ricoprire uno dei gradi di cui all' se non è riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e se non è in condizioni compatibili col decoro del grado stesso.
2. Non sono concessi gradi onorari, nè cambi di categoria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1630