Libro QUINTOTitolo IIICapo IV

Art. 1625

Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale

In vigore dal 23 mag 2021
1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1625

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