Libro QUINTOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 1622

Riduzione o sospensione degli assegni

In vigore dal 27 mar 2012
1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all', commi 3 e 4, sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1622

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