Libro QUINTO›Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 1622
Riduzione o sospensione degli assegni
In vigore dal 27 mar 2012
1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all', commi 3 e 4, sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1622