Libro QUINTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 1623
Retribuzione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, assunte mediante convenzione stipulata ai sensi dell', è commisurato al trattamento economico determinato, ai fini contributivi, ai sensi dell' del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera del personale ausiliario dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1623