Libro QUINTOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 1621

Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari

In vigore dal 23 mag 2021
1. Al personale del servizio di assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione. 2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale. 3. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione. 4. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione. 5. Ai cappellani militari sono altresì corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità: a) l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge per il personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione; b) l'indennità mensile di impiego operativo di base; c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti; d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti. 6. Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1621

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo