Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. II
Art. 1634
Personale militare in congedo
In vigore dal 9 ott 2010
1. I soggetti da iscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale, che rivestono un grado in una delle categorie in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono conseguire la nomina del corrispondente grado del personale della Croce rossa italiana conservando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli .
2. Per i medici e i farmacisti l'anzianità di grado è quella della data del superato esame di Stato per l'esercizio professionale, se non già ufficiali in congedo del corrispondente corpo o ruolo sanitario delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1634