Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. II

Art. 1636

Idoneità fisica al servizio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli aspiranti all'arruolamento nel corpo militare della Croce rossa italiana, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneità ai servizi nelle unità mobili e territoriali dell'associazione, riconosciuta da visita eseguita da un ufficiale medico dell'associazione, appositamente delegato, devono risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme. 2. Per coloro che sono stati riformati in sede di arruolamento nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza, l'infermità che ha dato luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile con il servizio della Croce rossa italiana non può essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato rilascia in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1636

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