Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. II

Art. 1635

Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dagli , comma 1, lettera a) e 1645, comma 1, lettere a) e b), o la nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della Croce rossa italiana, seguendo le norme indicate dall' del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli . 2. Avvenuta la nomina a ufficiale, ai sensi del comma 1, l'interessato è cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'. 3. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dall', rispettivamente per la nomina a sottotenente medico e a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana, o hanno ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, sono cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento. 4. Gli iscritti di cui al comma 3 possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall' del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli ; l'arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale è subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dall' per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1635

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