Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. IV
Art. 1643
Ufficiali medici e farmacisti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.
2. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1643