Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. IV

Art. 1643

Ufficiali medici e farmacisti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. 2. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.
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