Art. 34

Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L' del decreto è sostituito dal seguente: " (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori) 1. I proggettisti che violano il rispetto dell' sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro. 2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell' sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro. 3. Gli installatori che violano il disposto dell' sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro. ".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-34

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Art. 34 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. — Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Portale Normativo