Art. 37
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)
1. L' del decreto è sostituito dal seguente:
"
(Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)
1. I soggetti di cui all' sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell', comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell', comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell', comma 3. ".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-37