Art. 39

Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili."; b) il comma 6 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-39

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Art. 39 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. — Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Portale Normativo