Art. 39
39 / 149Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)
1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.";
b) il comma 6 è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-39