Art. 38
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)
1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.";
b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-38