Art. 32

Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L' del decreto è sostituito dal seguente: " (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) 1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell', comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell', comma 1, lettera b), o per la violazione dell', comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all', comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all', comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all', comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all', commi 2 e 3. 4. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all', comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all', comma 2, lettere a), primo periodo, ed f). 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli , comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell', comma 1, lettera a); c)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell', comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli , comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l', commi 3, quarto periodo, o 3-ter. e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli , comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4; f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli , comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell', comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell', comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell', comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell', comma 5; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell', comma 8; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell', comma 1, lettera aa). 6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. ".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-32

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Art. 32 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. — Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Portale Normativo