Art. 30
Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)
1. All' del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all' della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all' del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all', della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.";
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: " 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-30