Art. 118

Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "all', comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "; b) al comma 4, lettera g), dopo le parole: "natura dei lavori" sono inserite le seguenti ", data di inizio"; c) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività."; d) al comma 6 le parole: "di cui all'" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 250".
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Art. 118 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. — Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Portale Normativo