Art. 122
Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)
1. L'articolo 263 del decreto è sostituito dal seguente:
"ART. 263
(Sanzioni per il preposto)
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4. ".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-122