Art. 51

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole:"secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché" sono sostituite dalla seguente: "o"; b) al comma 1, lettera a), le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche"; c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per sistemi di categoria 0 e I purchè l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;"; d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per sistemi di II e III categoria purchè: 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-51

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Art. 51 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. — Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Portale Normativo