Art. 22

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis. Salvo che nei casi di cui all', comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all', dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis; "; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli . ".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-22

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Art. 22 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. — Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Portale Normativo