Art. 23

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: "I preposti" sono sostituite dalle seguenti: "I dirigenti e i preposti" e le parole: "e in azienda" sono soppresse; b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all' o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori."; c) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori."; d) al comma 14, dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".
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Art. 23 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. — Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Portale Normativo