Capo II

Art. 23 bis

Procedura in caso di ritiro implicito della domanda

In vigore dal 11 dic 2024
1. La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui: a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto dall', comma 3-bis, prima di essere convocato per il colloquio di cui all' si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all' del medesimo decreto legislativo; b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione territoriale ai sensi dell' e la notificazione della convocazione è effettuata ai sensi dell', commi 3 o 3-bis, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-ter del medesimo articolo. 2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, ai sensi dell' del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa. 3. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento è estinto. 4. Quando la domanda è esaminata nel contesto della procedura di cui all', comma 2, lettere b-bis) e c), e comma 2-bis, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta salva la possibilità di decidere in base ad un adeguato esame del merito, ai sensi dell' del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui all', comma 2-bis, e si applica l', commi 4 e 4-bis. 5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione del procedimento di cui al comma 3 è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell', comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-23-bis

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Art. 23 bis Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. — Procedura in caso di ritiro implicito della domanda | Portale Normativo