Capo III

Art. 39

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 30 set 2015
1. Per le finalità di cui all', comma 2, è autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008. 2. Per le finalità di cui all', comma 3, è autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008. 3. L'onere derivante dall'attuazione dell', comma 2, è valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008. 4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall', comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008. 5. L'onere derivante dall'attività di accoglienza di cui agli , commi 2, 3 e 4, 35 e 36 è valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali. 6. Per le finalità di cui all', comma 2, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008. 7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonché a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell', comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che "Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, nonche' agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-39

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Art. 39 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo