Capo III

Art. 37

Riservatezza

In vigore dal 2 mar 2008
1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-37

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Art. 37 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. — Riservatezza | Portale Normativo