Capo II

Art. 10 bis

Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera

In vigore dal 30 set 2015
1. Le informazioni di cui all', comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall', comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purchè non impedito completamente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-10-bis

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Art. 10 bis Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. — Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera | Portale Normativo