Capo III
Art. 28 ter
Domanda manifestamente infondata
In vigore dal 5 dic 2023
1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell', comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell';
c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;
d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;
e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all', commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 OTTOBRE 2023, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 DICEMBRE 2023, N. 176.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-28-ter