Capo III

Art. 40

Abrogazioni

In vigore dal 2 mar 2008
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) , commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri e (ad interim) Ministro della giustizia Bonino, Ministro per le politiche europee Amato, Ministro dell'interno D'Alema, Ministro degli affari esteri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Pollastrini, Ministro per i diritti e le pari opportunità Visto, il Guardasigilli: Scotti
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-40

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Art. 40 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. — Abrogazioni | Portale Normativo