Capo III

Art. 38

Regolamenti di attuazione

In vigore dal 2 mar 2008
1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-38

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Art. 38 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. — Regolamenti di attuazione | Portale Normativo