Capo II

Art. 17

Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

In vigore dal 22 ott 2014
1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-17

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Art. 17 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. — Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali | Portale Normativo