Capo II
Art. 17
Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali
In vigore dal 22 ott 2014
1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-17