Capo II

Art. 22

Abrogato

Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento

In vigore dal 30 set 2015
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-22

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Art. 22 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. — Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento | Portale Normativo