Capo III
Art. 26
Presentazione della domanda di protezione internazionale
In vigore dal 12 giu 2026
1. In attuazione dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell' del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate:
a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi;
b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento; c) dagli stranieri detenuti.
2-bis. Il cittadino di un paese terzo che non è soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli , paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che è stato già sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volontà di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, può manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale con le modalità di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volontà dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volontà confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'.
3. Salvo quanto previsto dall', comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall', comma 3.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142.
5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell', comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda. presso il Ministero della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell', comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.
6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N.
142.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, si applicano in relazione alle comunicazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), si applicano in relazione agli esami socio-sanitari disposti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-26