Capo III

Art. 31

Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi

In vigore dal 2 mar 2008
1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-31

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Art. 31 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. — Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi | Portale Normativo