Capo II
Art. 25
Raccolta di informazioni su singoli casi
In vigore dal 2 mar 2008
1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.
2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-25