Capo II

Art. 23

Ritiro della domanda

In vigore dal 2 mar 2008
1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-23

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Art. 23 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. — Ritiro della domanda | Portale Normativo